5° Incontro. 26 Aprile 2010. Rivolto a tutti i portatori d'interesse.

Il giorno 26 aprile 2010, si è tenuto presso la sala delle Maschere della Comunità Montana "Spettabile Reggenza dei Sette Comuni", l'incontro con tutti i portatori d'interesse per la presentazione della bozza definitiva del Piano di Gestione ZPS "IT 3220036".
I tecnici incaricati alla redazione del Piano hanno spiegato i fattori di pressione degli habitat, delle specie vegetali e animali, hanno analizzato gli obiettivi gestionali generali elencando e analizzando accuratamente le varie azioni.

ARGOMENTI TRATTATI:

PINO MUGO: L'habitat 4070 è prioritario ed è in espansione continua, solo il Comune di Asiago viene invaso dal pino Mugo per 4-5 ettari all'anno. Con il Piano di Gestione si pensa di intervenire su 200 ettari di superficie in base ai costi energetici delle operazioni successive. Si pensa di fare questo in funzione dell'habitata 7170, perciò si andrà a contenere l'espansione del mugo solo in alcune zone cercando di diversificare la boscaglia del mugo ai fini faunistici.
Bisogna trovare una sorta di compromesso, 200 ettari non vanno ad incidere in termini di superficie all'habitat del mugo, quindi per questo il tutto viene concesso dalla regione.

FUNGHI: la regolamentazione va associata al Piano di Gestione. Sull'area ZPS è stato inserito un piano di fruizione.

MALHE: L'area della Comunità montana dell'Altopiano è la zona con maggior concentrazione di malghe dell'Europa, quindi è una realtà che si diversifica molto rispetto alle altre.
La riqualificazione delle malghe che gravitano sui pascoli è importante per fare in modo che l'azione dei malghesi sia continua (anche per limitare la presenza del pino mugo).
Per questo si pensa di inserire nel piano delle schede d'azione specifiche per le malghe.

PIANO NEVE: il piano di Gestione fa il piano di fruizione e non va oltre perchè esiste il Decreto Ministeriale di Pecoraro Scanio del 2007, di cui l'art. 5 comma M:
Per tutte le ZPS, le regioni e le province autonome, con l'atto di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto, provvedono a porre i seguenti divieti:
Realizzazione di nuovi impianti di risalita a fune e nuove piste da sci, ad eccezione di quelli previsti negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di emanazione del presente atto, a condizione che sia conseguita la positiva valutazione d'incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dell'intervento, nonchè di quelli previsti negli strumenti adottati preliminarmente e comprensivi di valutazione d'incidenza.

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